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andardizzate e decadenza dell’autocertificazione" rel="bookmark">procedure standardizzate e decadenza dell’autocertificazione
Come molti sapranno e come già ricordato, la fine di quest’anno la proroga al
30 giugno31 maggio 2013 segna la perentoria decadenza della cd. autocertificazione che le microimprese (fino a 10 lavoratori) potevano redigere in luogo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo l’articolo 29 comma 5 (secondo periodo) del D.lgs. 81/2008.
Parallelamente, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre scorso, ha visto finalmente ufficialità il Decreto Interministeriale del 30.11.12 che fissa le cosiddette “procedure standardizzate” per l’effettuazione della valutazione dei rischi, previste dal predetto articolo 29 comma 5 come standard per le suddette microimprese e come opzione alternativa al DVR per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6).Dopo la breve finestra di vuoto tra decadenza delle autocertificazioni (1 gennaio) ed entrata in vigore del Decreto Interministeriale (4 febbraio), sulla quale vedi andardizzate;
- imprese da 11 a 50 lavoratori: possono scegliere se predisporre DVR o utilizzare le procedure standardizzate;
- imprese oltre 50 lavoratori: sono tenute a predisporre il DVR ex art. 28;
- divieti assoluti all’utilizzo delle procedure standardizzate sono poi stabiliti ratione materiæ, cioè per imprese esercenti attività particolarmente rischiose, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati: cfr. art. 29, ultima parte del comma 5 e comma 7.
Il nostro personale tecnico è a completa disposizione del cliente, sia – come sempre – per la predisposizione del DVR ex. art. 28, sia per la consulenza e l’assistenza nell’effettuazione della valutazione rischi utilizzando le nuove procedure standardizzate, a condizioni particolarmente favorevoli.
Contattateci pure per ogni richiesta o evenienza.
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