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La cultura della sicurezza come conseguenza non presupposto
La cultura della sicurezza di un’organizzazione é la conseguenza – non il presupposto – di azioni specifiche e mirate
Interessanti e fini considerazioni di Attilio Pagano riguardo alla mancanza di cultura della siurezza nele organzizzazioni come presupposto della scarasa sensibilità alla sicurezza sul lavoro. Quante volte sentiamo – o abbiamo affermato – Succedono questi infortuni per la scarsa cultura della sicurezza oppure Fosse presente più cultura della sicurezza non avremmo avuto questi incidenti e così via.
Per leggere l’intero articolo: http://fogliodellasicurezza.it/2016/01/27/la-cultura-della-sicurezza-conseguenza-non-presupposto/
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!Importante! Nuova PEC
Gentili Clienti e visitatori del sito, Vi informiamo che la nostra nuova casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è:ftcenter@c-posta.it
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Promemoria: Rischio Fulminazione
Desideriamo ricordare che la norma CEI EN 62305-2, in vigore già dal 1 marzo 2013, tratta la protezione dagli effetti dei disturbi elettromagnetici prodotti dai fulmini (effetti di triplice ordine: possibili danni a persone, a strutture, a impianti elettromagnetici ed elettronici). (altro…)
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Nuovi Servizi: Modello 231, Privacy, Consulenza d’Impresa.
Siamo lieti di comunicare che a partire da questo autunno la nostra offerta si è arricchita di nuovi servizi, venendo così ad avvicinarsi ulteriormente alle composite esigenze dei nostri Clienti: (altro…)
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Nuovo Direttore Sanitario: Dott. Enrica PASTORI
Comunichiamo che dalla data odierna la Dott. Enrica Pastori assume l’incarico di Direttore Sanitario della nostra struttura.
Alla Dottoressa le nostre felicitazioni e gli auguri di buon lavoro.
Al Prof. Valerio Frangini un sentito ringraziamento da parte di noi tutti per lo spessore umano e la qualità professionale costantemente dimostrati negli oltre quindici anni d’impegno profuso presso il nostro Centro.Firenze, 11 Aprile 2013
Fitness Terapic Center s.r.l. -
Autocertificazione per le microimprese: chiarimenti governativi sul termine ultimo
Con la nota del 31 Gennaio 2013 ultimo scorso il Ministero del Lavoro ha chiarito una volta per tutte il termine ultimo perché l’impresa che occupa fino a 10 lavoratori possa provvedere alla valutazione dei rischi mediante autocertificazione: è il 31 Maggio 2013. Dopo questo termine saranno ammesse soltanto le modalità del DVR e delle cd. procedure standardizzate.
Per approfondimenti, oltre ai nostri tag: la pagina, costantemente aggiornata, di PuntoSicuro. -
In vigore da ieri l’accordo attrezzature
da ieri 12 marzo 2013 è in vigore il cd. “accordo attrezzature” vale a dire l’accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 22 febbraio 2012 concernente l’obbligo di abilitazione specifica per gli operatori a particolari dispositivi (All. A lettera A):
piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi, trattori agricoli o forestali, escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzi.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo (ieri) sono incaricati dell’uso delle attrezzature devono effettuare i corsi di formazione specifici entro due anni dalla data stessa, ossia entro il 12 marzo 2015.
Il sistema prevede un riconoscimento della formazione pregressa, purché composta delle tre fasi teorica-pratica-di verifica dell’apprendimento; tale formazione pregressa, a seconda della sua durata, darà accesso alla abilitazione tout court o necessiterà di formazione integrativa.
È poi fissato un principio di aggiornamento a cadenza quinquennale della formazione abilitante mediante modulo di almeno 4 ore.
Naturalmente l’obbligo di formazione e abilitazione concernente le attrezzature ha carattere speciale e dunque si assomma senza sostituirlo al generico obbligo di formazione-informazione-addestramento ex. art. 38 D. Lgs. 81/2008.Al testo dell’accordo, che vi invitiamo a consultare, vanno aggiunti i recentissimi chiarimenti del Ministero del Lavoro che con circolare 12/2013 è intervenuto sui temi delle modalità di certificazione, dell’utilizzo saltuario e delle modalità degli aggiornamenti.
Invitiamo i nostri clienti e lettori a riscontrare con solerzia l’utilizzo delle attrezzature di cui sopra nel proprio ciclo produttivo, predisponendo l’opportuna formazione, e restiamo a disposizione per chiarimenti e per illustrare la nostra offerta formativa.